Descrizione estesa
Ai componenti della
Commissione Straordinaria
per la Gestione dell’Ente
Egregi Commissari,
ricordo che l’articolo 1, comma 4, della legge istitutiva della Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere, stabilisce che i rappresentanti dei partiti, delle
formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme
del codice di autoregolamentazione, di cui al comma 1, lettera i) dello stesso
articolo, in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni
europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, possono trasmettere alla
Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle
candidature.
Per consentire alla Commissione la verifica della sussistenza di eventuali
condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di
autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle liste
provvisorie delle candidature, la legge prevede che la trasmissione avvenga entro
il settantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per lo svolgimento
delle medesime elezioni.
La suddetta disciplina, che prevede un procedimento su base volontaria, è
stata solo recentemente introdotta nell’ordinamento. Pertanto sottolineo
l’importanza che essa sia portata a conoscenza in modo diffuso e capillare tra i
soggetti interessati, attraverso le iniziative più opportune ed efficaci.
Colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.
On. Chiara Colosimo